venerdì 19 ottobre 2012


PER LA DEMOCRAZIA SCOLASTICA E PER LA SCUOLA DELLA COSTITUZIONE: FERMARE LA PROPOSTA DI LEGGE SUL GOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.

E attualmente all'esame della Commissione Cultura ed Istruzione della Camera una proposta di legge (ex Aprea) che in sintesi propone:

1)      La trasformazione del sistema scolastico statale, previsto dalla Costituzione (“la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi”) per garantire a tutti/e una formazione democratica e culturale il più possibile uguale in un sistema nazionale formato da scuole statali, paritarie private (e quindi anche di orientamento confessionale) e pubbliche., già delineato nella legge di parità  ed ora più accentuato e definito.

2)      La frantumazione del sistema scolastico unitario a livello nazionale  anche se aperto alle diverse realttà  territoriali  in un insieme di scuole -azienda, ciascuna con una propria specifica identità statutaria con  il rischio di forti caratterizzazioni localistiche e di forme di privatizzazione: dalla scuola per l'uguaglianza alla scuola delle disuguaglianze.

3)      L'accentuazione del processo di 'aziendalizzazione della scuola con il rafforzamento dei poteri manageriali del Dirigente Scolastico e l’indebolimento  del ruolo degli organi di democrazia scolastica.

4)      La riduzione degli spazi di autonomia dell’attuale Collegio dei docenti e, con l'accentuazione dei poteri del Dirigente Scolastico, il rischio  che si ritorni ad un rapporto di subordinazione gerarchica dei docenti al Dirigente Scolastico, già previsto nel RD del 1924. Andrebbe, viceversa,  reso più cogente il fatto che la responsabilità gestionale del DS viene svolta nell’ambito della collegialità, di cui lo stesso DS è espressione e parte attiva.

5)      Gli organi di democrazia scolastica sono o ridimensionati o soppressi. Il Consiglio dell'autonomia ha generiche  competenze d'indirizzo e limitate funzioni deliberanti e  sempre su “proposta del dirigente scolastico”. Il consiglio dei docenti non è più l'organo di governo della didattica, ma ha limitate competenze programmatorie, sempre su impulso del Dirigente scolastico. I consigli di classe sono fortemente ridimensionali nelle loro competenze e nella loro composizione.

6)      Non è accettabile che sia lo Statuto a definire in ogni scuola le modalità attraverso le quali genitori e studenti esercitano il diritto di partecipazione. in tal modo, tra l’altro, vengono anche messe in discussione le assemblee degli studenti in orario di lezione.

7)      L'organizzazione degli organi collegiali territoriali è attribuita alle discrezionali scelte delle Regioni in palese violazione della Costituzione che invece, per garantire l’assetto unitario del sistema scolastico, attribuisce allo Stato la competenza per le norme generali sull'istruzione.

8)      Il governo nazionale della scuola è mantenuto al Ministro dell'istruzione con un ruolo sempre più evanescente del cd Consiglio nazionale delle Autonomie scolastiche.

9)      All'interno di queste scelte che mettono in discussione il ruolo istituzionale del sistema scolastico statale tutta la necessaria articolazione è demandata in gran parte al potere regolamentare del Ministro: dalla Scuola della Repubblica alla scuola ministeriale.

Queste scelte mettono in discussione la scuola della Costituzione; se l'iter legislativo non sarà fermato, la proposta sarà approvata dalla Commissione della Camera in sede legislativo, senza alcun dibattito né in Parlamento né nel mondo della scuola: chiediamo pertanto che l'iter legislativo sia fermato e sia avviato sin dall’inizio del prossimo anno scolastico un ampio dibattito nelle scuole in modo che la riforma del governo della scuola statale, senza dubbio necessaria, con la partecipazione democratica del mondo della scuola e della cultura, segni un rafforzamento della democrazia scolastica per una scuola statale pluralista ed aperta a tutti e tutte .

31 maggio 2012

SEMINARIO “INTERNO” SULL'AUTONOMIA SCOLASTICA

 1-     L'AUTONOMIA SCOLASTICA PUÒ AVERE DIVERSI CONTENUTI.

Ll'autonomia consiste nel potere  di darsi le regole; tale potere però, non è originario, come la sovranità di uno Stato, ma è un potere “derivato” che è conferito da un soggetto sovraordinato ad un altro soggetto sottordinato.

L'autonomia può avere contenuti e finalità diverse a seconda della scelta del soggetto che conferisce tale potere;  può quindi essere funzionale quando  si attribuisce ad un soggetto il potere di svolgere  una determinata attività per realizzare il fine stabilito dal soggetto che conferisce l'autonomia.; può essere invece sociale quando si conferisce anche il potere di definire talune specifiche finalità.

Per restare nell'ambito della scuola, può essere un'autonomia delle singole scuole nell'ambito di un sistema governato dal Ministero; può invece essere un'autonomia del sistema scolastico nel suo complesso; e così via.

2- L'AUTONOMIA SCOLASTICA È LA PRECONDIZIONE DELLA LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO SANCITA NELLA COSTITUZIONE DEL 1948.

E' opinione corrente, sostenuta anche da alcuni giuristi compiacenti, che l'autonomia scolastica sarebbe stata introdotta nella Costituzione con la riforma del Titolo V del 2001, che avrebbe elevato a livello costituzionale, l'autonomia scolastica già prevista dal DPR n.275/99.

L'Associazione “Per la scuola della Repubblica” ha invece sostenuto che l'autonomia scolastica, nel senso più ampio, era già prevista sin dal 1948 e cioè nell'art. 33 della Costituzione.

Quindi, premesso che l'autonomia scolastica, può avere contenuti diversi, noi quando invochiamo l’autonomia scolastica  intendiamo riferirci al principio di autonomia desumibile dell'art. 33 Cost. e “confermato” nell'art. 117 con riferimento alle istituzioni scolastiche. Una autonomia “derivata” dalla costituzione e funzionale, in un sistema statale, a garantire la liberta di insegnamento

3- AUTONOMIA SCOLASTICA E LIBERTA' DI INSEGNAMENTO

L'art. 33 Cost. afferma al 1 comma la libertà di insegnamento.

Al secondo comma stabilisce: “la Repubblica detta le norme generali nell'istruzione ed istituisce scuole statali per ogni ordine e grado”.

La Costituzione afferma un duplice principio: l'istruzione scolastica è un compito istituzionale dello Stato che deve garantire a tutti, in qualsiasi parte del Paese, un livello di istruzione uguale per tutti, ma nello stesso tempo nel sistema scolastico statale si deve garantire la libertà di insegnamento, cioè l'autonomia del sistema scolastico statale delle interferenze degli esecutivi. L’autonomia è quindi compatibile con il sistema statale, ma non con il governo ministeriale della scuola.

La libertà di insegnamento è in qualche modo un’espressione del più generale principio costituzionale della libertà di pensiero sancito nell’art. 21 Cost.; ma ha una sua specificità nel senso che è per un verso preclusiva di ogni forma di condizionamento esterno e quindi è una libertà in negativo (libertà da); ma è  anche e soprattutto libertà in positivo, cioè di partecipare senza alcun condizionamento alla elaborazione del progetto culturale.

Ma non può esserci libertà di insegnamento del docente se anzitutto il sistema scolastico nel suo complesso non è organizzato sul principio della libertà di insegnamento e quindi dell’autonomia da forme di condizionamento esterno ed interni (gerarchizzazione e poteri di indirizzo e di valutazione da parte del Ministro)

La libertà di insegnamento non può essere pertanto un principio astratto; perché possa realizzarsi richiede delle specifiche condizioni e precisamente:

a) un particolare status per il personale docente volto a garantire l'autonomia professionale da ogni forma di condizionamento.

b) una gestione autonoma e democratica non solo delle singole istituzioni scolastiche, ma dell'intero sistema scolastico, c.d. “autogoverno”.

Nel contempo però la libertà di insegnamento deve svolgersi nell'ambito delle regole e quindi di limiti:

a) l'osservanza delle norme generali sull'istruzione;

b) il rispetto della libertà e della personalità degli alunni;

c) il necessario rispetto della medesima libertà degli altri docenti.

4- IL GOVERNO DEMOCRATICO DELLA SCUOLA E L’AUTONOMIA SCOLASTICA

IL principio costituzionale della libertà di insegnamento postula quindi  un governo democratico della scuola e  nello stesso tempo l’autonomia scolastica, intesa come  indipendenza della scuola nel suo complesso da possibili interferenze degli esecutivi; la scuola non può però chiudersi nell’autoreferenzialità, ma nemmeno può essere subordinata a scelte esterne o di organismi che siano espressioni di determinate forze politiche o poteri economici, ecc..

Le singole scuole statali sono parti integranti del sistema statale nel suo complesso, cioè del sistema scolastico; quando si afferma l’esigenza di un governo democratico della scuola e dell’autonomia scolastica a garanzia della libertà di insegnamento, ovviamente ci si riferisce non solo alle singole scuole, ma al sistema scolastico nel suo complesso.

Non si può scindere l’ autonomia delle singole istituzioni dall’ autonomia del sistema scolastico nel suo complesso.

Un governo democratico delle singole scuole in un sistema che nella sua complessità è governato dal Ministro è una mistificazione dell’autonomia e dello stessa democrazia delle singole scuole.

 Il governo democratico della scuola nel suo complesso implica un’organizzazione del sistema scolastico basato sulla partecipazione democratica strutturata per linee orizzontali; la democrazia scolastica non è difatti compatibile con una struttura gerarchizzata che peraltro sarebbe assolutamente  incompatibile con la libertà di insegnamento.

In conclusione un vero governo democratico della scuola, a tutti i suoi livelli, e  quindi un’effettiva autonomia scolastica si ha quando ciascuna scuola statale è governata da organi democratici con un ruolo paritario di tutti i soggetti che di essa fanno parte (Dirigente Scolastico, docente e personale ATA) nel rispetto ovviamente delle specifiche funzioni e dei relativi doveri.

Ma poiché le singole scuole nel nostro ordinamento costituzionale sono strumenti affinchè la Repubblica possa anche attraverso di esse, realizzare quell’uguaglianza sostanziale affermata nell’art. 3 Cost. e quindi sono strumenti operativi di un progetto culturale nazionale, è necessario non solo che il governo delle singole scuole sia affidato alla partecipazione democratica e sia autonomo da condizionamenti esterni, ma che  anche e soprattutto il governo nazionale della scuola sia affidato alla partecipazione democratica e sia autonomo da condizionamenti esterni e soprattutto dalle maggioranze governative.

5- LA COSTITUZIONE INATTUATA

Con i decreti delegati del 1974 si è avviato questo processo di democratizzazione della scuola che però è rimasto dimezzato perché non  è riuscito a caratterizzare il governo del sistema scolastico nel suo complesso che al vertice è rimasto ministeriale

Con i provvedimenti che dal 1999 (DPR n. 275) fino ad oggi si sono susseguiti  e che avrebbero , secondo alcuni introdotto per la prima volta l’autonomia scolastica in realtà non solo non si è completato il processo di democratizzazione avviato con i decreti delegati del 1974,  ma si è mantenuto e rafforzato il governo  ministeriale del sistema scolastico nel suo complesso ed hanno avviato un processo di aziendalizzazione delle scuole, fortemente limitativo della libertà di insegnamento e quindi incompatibile con una effettiva autonomia scolastica. nel senso affermato dall’art. 33 Cost.; infatti in ciascuna istituzione scolastica la figura  del dirigente scolastico non è più incardinata nella scuola,  ma nell’Amministrazione scolastica periferica con funzioni manageriali e conflittuali con le competenze degli organi di democrazia scolastica, inoltre gli indirizzi culturali ed i criteri di valutazione degli alunni e delle scuole sono affidati al Ministro ed ai suoi strumenti operativi come l’INVALSI.

In questo quadro normativo l’autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche, addirittura con una norma costituzionale, è in realtà una mistificazione dell’autonomia come garanzia del pluralismo culturale e della libertà di insegnamento; è soltanto una autonomia aziendale.

6- UN CNPI PROFONDAMENTE RIFORMATO COME ORGANO DI GOVERNO DEMOCRATICO DELLE SCUOLE E GARANZIA DI UN’EFFETTIVA AUTONOMIA.

Un sistema scolastico statale che abbia come suo connotato fondamentale la libertà di insegnamento deve essere anzitutto autonomo nel suo complesso dalle maggioranze governative sia statali che regionali.

Gli indirizzi culturali, i curricula, i criteri di valutazione degli alunni, ma anche i modi della necessaria rendicontazione sociale da parte delle scuole e più in generale tutta la didattica devono essere governate, sia pure con la necessaria flessibilità ed articolazione ai diversi livelli, a livello nazionale da un organismo democratico, ma rappresentativo di tutte le sensibilità culturali presenti nel Paese: un CNPI profondamente rinnovato che non sia rappresentativo soltanto del personale della scuole (soprattutto non ha senso la presenza delle OO.SS. che a loro volta devono essere autonome da tale organismo), ma del mondo universitario e della cultura.

Il modello di riferimento  in linea di massima dovrebbe essere l’organismo di autogoverno della magistratura, il CSM.

In tale modo al Parlamento spetterebbe la politica scolastica e quindi la definizione degli ordinamenti scolastici, la spesa per la scuola, in un rapporto di collaborazione con un rinnovato CNPI. Il Ministro e le Regioni, ciascuno per quanto di competenza, avrebbero i compiti esecutivi delle scelte parlamentari e degli indirizzi definiti dal CNPI.

Si tratta ovviamente di un modello definito in modo  molto approssimativo, ma l’unico che, precisato  negli aspetti costituzionali e nei rapporti con gli altri organi dello Stato, possa garantire un’effettiva autonomia e dare concretezza effettiva al principio di libertà di insegnamento nella scuola.

Peraltro il trasferimento della competenza in materia didattica e culturale dal Ministro al CNPI avrebbe il duplice vantaggio di  garantire un effettivo pluralismo culturale negli indirizzi generali della scuola e  nello stesso tempo evitare che, per effetto del condizionamento politico, ad ogni cambiamento della maggioranza di governo ci sia un cambiamento del modello culturale e didattico del sistema scolastico.

Non è possibile che ci sia la scuola di Berlinguer, la scuola della Moratti e poi quella della Gelmini e così via; la Costituzione prevede la scuola della Repubblica e cioè la scuola di tutti e per tutti; per questo il governo della scuola, in un rapporto di interazione con il Parlamento, dovrebbe essere sfidato al mondo della scuola e della cultura.

7- L’AUTONOMIA DELLA PROPOSTA DI LEGGE EX APREA E L’ART. 113 COST.

La scelta della proposta di legge ex Aprea ripropone in modo più compiuto la cd autonomia funzionale ed aziendale nell’ambito di un sistema che rimane ministeriale e fortemente autoritario.

Difatti attribuisce alle istituzioni scolastiche un ampio potere di darsi delle regole, finanche statutarie, ma con tre forti elementi caratterizzanti:

a) lo Stato dismette la sua funzione istituzionale volta a garantire un'istruzione uguale per tutti; ogni scuola fa da sé!

b) l’organizzazione delle singole scuole assume una forte caratterizzazione aziendale con un rafforzamento della figura manageriale del DS;

c) le scuole aziende autonome sono in ogni caso subordinate agli indirizzi ed ai controlli valutativi ministeriali.

Senza dubbio anche questa è una forma di autonomia, ma fortemente limitata dai poteri del Ministro e soprattutto lesiva con la sua organizzazione aziendalistica ed il vertice ministeriale del principio della libertà di insegnamento.

Conclusione: due concetti di autonomia, ma con contenuti del tutto opposti.