SEMINARIO “INTERNO” SULL'AUTONOMIA SCOLASTICA
1-
L'AUTONOMIA
SCOLASTICA PUÒ AVERE DIVERSI CONTENUTI.
Ll'autonomia
consiste nel potere di darsi le regole;
tale potere però, non è originario, come la sovranità di uno Stato, ma è un
potere “derivato” che è conferito da un soggetto sovraordinato ad un altro
soggetto sottordinato.
L'autonomia
può avere contenuti e finalità diverse a seconda della scelta del soggetto che
conferisce tale potere; può quindi
essere funzionale quando si attribuisce
ad un soggetto il potere di svolgere una
determinata attività per realizzare il fine stabilito dal soggetto che
conferisce l'autonomia.; può essere invece sociale quando si conferisce anche
il potere di definire talune specifiche finalità.
Per
restare nell'ambito della scuola, può essere un'autonomia delle singole scuole
nell'ambito di un sistema governato dal Ministero; può invece essere
un'autonomia del sistema scolastico nel suo complesso; e così via.
2- L'AUTONOMIA
SCOLASTICA È LA PRECONDIZIONE DELLA LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO SANCITA NELLA
COSTITUZIONE DEL 1948.
E'
opinione corrente, sostenuta anche da alcuni giuristi compiacenti, che
l'autonomia scolastica sarebbe stata introdotta nella Costituzione con la
riforma del Titolo V del 2001, che avrebbe elevato a livello costituzionale,
l'autonomia scolastica già prevista dal DPR n.275/99.
L'Associazione
“Per la scuola della Repubblica” ha invece sostenuto che l'autonomia
scolastica, nel senso più ampio, era già prevista sin dal 1948 e cioè nell'art.
33 della Costituzione.
Quindi,
premesso che l'autonomia scolastica, può avere contenuti diversi, noi quando
invochiamo l’autonomia scolastica intendiamo riferirci al principio di autonomia
desumibile dell'art. 33 Cost. e “confermato” nell'art. 117 con riferimento alle
istituzioni scolastiche. Una autonomia “derivata” dalla costituzione e
funzionale, in un sistema statale, a garantire la liberta di insegnamento
3- AUTONOMIA SCOLASTICA E LIBERTA'
DI INSEGNAMENTO
L'art.
33 Cost. afferma al 1 comma la libertà di insegnamento.
Al
secondo comma stabilisce: “la Repubblica detta le norme generali
nell'istruzione ed istituisce scuole statali per ogni ordine e grado”.
La
Costituzione afferma un duplice principio: l'istruzione scolastica è un compito
istituzionale dello Stato che deve garantire a tutti, in qualsiasi parte del
Paese, un livello di istruzione uguale per tutti, ma nello stesso tempo nel
sistema scolastico statale si deve garantire la libertà di insegnamento, cioè
l'autonomia del sistema scolastico statale delle interferenze degli esecutivi.
L’autonomia è quindi compatibile con il sistema statale, ma non con il governo
ministeriale della scuola.
La libertà di insegnamento è in
qualche modo un’espressione del più generale principio costituzionale della
libertà di pensiero sancito nell’art. 21 Cost.; ma ha una sua specificità nel
senso che è per un verso preclusiva di ogni forma di condizionamento esterno e
quindi è una libertà in negativo (libertà da); ma è anche e soprattutto libertà in positivo, cioè
di partecipare senza alcun condizionamento alla elaborazione del progetto
culturale.
Ma non può esserci libertà di
insegnamento del docente se anzitutto il sistema scolastico nel suo complesso
non è organizzato sul principio della libertà di insegnamento e quindi
dell’autonomia da forme di condizionamento esterno ed interni (gerarchizzazione
e poteri di indirizzo e di valutazione da parte del Ministro)
La libertà di insegnamento non
può essere pertanto un principio astratto; perché possa realizzarsi richiede
delle specifiche condizioni e precisamente:
a) un particolare status per il
personale docente volto a garantire l'autonomia professionale da ogni forma di
condizionamento.
b) una gestione autonoma e
democratica non solo delle singole istituzioni scolastiche, ma dell'intero
sistema scolastico, c.d. “autogoverno”.
Nel contempo però la libertà di
insegnamento deve svolgersi nell'ambito delle regole e quindi di limiti:
a) l'osservanza delle norme
generali sull'istruzione;
b) il rispetto della libertà e
della personalità degli alunni;
c) il necessario rispetto della
medesima libertà degli altri docenti.
4- IL
GOVERNO DEMOCRATICO DELLA SCUOLA E L’AUTONOMIA SCOLASTICA
IL principio costituzionale
della libertà di insegnamento postula quindi un governo democratico della scuola e nello stesso tempo l’autonomia scolastica,
intesa come indipendenza della scuola
nel suo complesso da possibili interferenze degli esecutivi; la scuola non può
però chiudersi nell’autoreferenzialità, ma nemmeno può essere subordinata a
scelte esterne o di organismi che siano espressioni di determinate forze
politiche o poteri economici, ecc..
Le singole scuole statali sono
parti integranti del sistema statale nel suo complesso, cioè del sistema
scolastico; quando si afferma l’esigenza di un governo democratico della scuola
e dell’autonomia scolastica a garanzia della libertà di insegnamento,
ovviamente ci si riferisce non solo alle singole scuole, ma al sistema
scolastico nel suo complesso.
Non si può scindere l’
autonomia delle singole istituzioni dall’ autonomia del sistema scolastico nel
suo complesso.
Un governo democratico delle
singole scuole in un sistema che nella sua complessità è governato dal Ministro
è una mistificazione dell’autonomia e dello stessa democrazia delle singole
scuole.
Il governo democratico della scuola nel suo
complesso implica un’organizzazione del sistema scolastico basato sulla
partecipazione democratica strutturata per linee orizzontali; la democrazia
scolastica non è difatti compatibile con una struttura gerarchizzata che
peraltro sarebbe assolutamente
incompatibile con la libertà di insegnamento.
In conclusione un vero governo
democratico della scuola, a tutti i suoi livelli, e quindi un’effettiva autonomia scolastica si
ha quando ciascuna scuola statale è governata da organi democratici con un
ruolo paritario di tutti i soggetti che di essa fanno parte (Dirigente
Scolastico, docente e personale ATA) nel rispetto ovviamente delle specifiche
funzioni e dei relativi doveri.
Ma poiché le singole scuole nel
nostro ordinamento costituzionale sono strumenti affinchè la Repubblica possa
anche attraverso di esse, realizzare quell’uguaglianza sostanziale affermata
nell’art. 3 Cost. e quindi sono strumenti operativi di un progetto culturale
nazionale, è necessario non solo che il governo delle singole scuole sia
affidato alla partecipazione democratica e sia autonomo da condizionamenti
esterni, ma che anche e soprattutto il
governo nazionale della scuola sia affidato alla partecipazione democratica e
sia autonomo da condizionamenti esterni e soprattutto dalle maggioranze
governative.
5- LA
COSTITUZIONE INATTUATA
Con i decreti delegati del 1974
si è avviato questo processo di democratizzazione della scuola che però è
rimasto dimezzato perché non è riuscito
a caratterizzare il governo del sistema scolastico nel suo complesso che al
vertice è rimasto ministeriale
Con i provvedimenti che dal
1999 (DPR n. 275) fino ad oggi si sono susseguiti e che avrebbero , secondo alcuni introdotto
per la prima volta l’autonomia scolastica in realtà non solo non si è
completato il processo di democratizzazione avviato con i decreti delegati del
1974, ma si è mantenuto e rafforzato il
governo ministeriale del sistema
scolastico nel suo complesso ed hanno avviato un processo di aziendalizzazione
delle scuole, fortemente limitativo della libertà di insegnamento e quindi
incompatibile con una effettiva autonomia scolastica. nel senso affermato
dall’art. 33 Cost.; infatti in ciascuna istituzione scolastica la figura del dirigente scolastico non è più
incardinata nella scuola, ma
nell’Amministrazione scolastica periferica con funzioni manageriali e
conflittuali con le competenze degli organi di democrazia scolastica, inoltre
gli indirizzi culturali ed i criteri di valutazione degli alunni e delle scuole
sono affidati al Ministro ed ai suoi strumenti operativi come l’INVALSI.
In questo quadro normativo
l’autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche, addirittura con una norma
costituzionale, è in realtà una mistificazione dell’autonomia come garanzia del
pluralismo culturale e della libertà di insegnamento; è soltanto una autonomia
aziendale.
6- UN
CNPI PROFONDAMENTE RIFORMATO COME ORGANO DI GOVERNO DEMOCRATICO DELLE SCUOLE E
GARANZIA DI UN’EFFETTIVA AUTONOMIA.
Un sistema scolastico statale
che abbia come suo connotato fondamentale la libertà di insegnamento deve
essere anzitutto autonomo nel suo complesso dalle maggioranze governative sia
statali che regionali.
Gli indirizzi culturali, i
curricula, i criteri di valutazione degli alunni, ma anche i modi della
necessaria rendicontazione sociale da parte delle scuole e più in generale
tutta la didattica devono essere governate, sia pure con la necessaria
flessibilità ed articolazione ai diversi livelli, a livello nazionale da un
organismo democratico, ma rappresentativo di tutte le sensibilità culturali
presenti nel Paese: un CNPI profondamente rinnovato che non sia rappresentativo
soltanto del personale della scuole (soprattutto non ha senso la presenza delle
OO.SS. che a loro volta devono essere autonome da tale organismo), ma del mondo
universitario e della cultura.
Il modello di riferimento in linea di massima dovrebbe essere
l’organismo di autogoverno della magistratura, il CSM.
In tale modo al Parlamento
spetterebbe la politica scolastica e quindi la definizione degli ordinamenti
scolastici, la spesa per la scuola, in un rapporto di collaborazione con un
rinnovato CNPI. Il Ministro e le Regioni, ciascuno per quanto di competenza,
avrebbero i compiti esecutivi delle scelte parlamentari e degli indirizzi
definiti dal CNPI.
Si tratta ovviamente di un
modello definito in modo molto
approssimativo, ma l’unico che, precisato
negli aspetti costituzionali e nei rapporti con gli altri organi dello
Stato, possa garantire un’effettiva autonomia e dare concretezza effettiva al principio
di libertà di insegnamento nella scuola.
Peraltro il trasferimento della
competenza in materia didattica e culturale dal Ministro al CNPI avrebbe il
duplice vantaggio di garantire un
effettivo pluralismo culturale negli indirizzi generali della scuola e nello stesso tempo evitare che, per effetto
del condizionamento politico, ad ogni cambiamento della maggioranza di governo
ci sia un cambiamento del modello culturale e didattico del sistema scolastico.
Non è possibile che ci sia la
scuola di Berlinguer, la scuola della Moratti e poi quella della Gelmini e così
via; la Costituzione prevede la scuola della Repubblica e cioè la scuola di
tutti e per tutti; per questo il governo della scuola, in un rapporto di
interazione con il Parlamento, dovrebbe essere sfidato al mondo della scuola e
della cultura.
7- L’AUTONOMIA DELLA PROPOSTA DI LEGGE
EX APREA E L’ART. 113 COST.
La
scelta della proposta di legge ex Aprea ripropone in modo più compiuto la cd
autonomia funzionale ed aziendale nell’ambito di un sistema che rimane
ministeriale e fortemente autoritario.
Difatti
attribuisce alle istituzioni scolastiche un ampio potere di darsi delle regole,
finanche statutarie, ma con tre forti elementi caratterizzanti:
a) lo
Stato dismette la sua funzione istituzionale volta a garantire un'istruzione
uguale per tutti; ogni scuola fa da sé!
b)
l’organizzazione delle singole scuole assume una forte caratterizzazione
aziendale con un rafforzamento della figura manageriale del DS;
c) le
scuole aziende autonome sono in ogni caso subordinate agli indirizzi ed ai
controlli valutativi ministeriali.
Senza
dubbio anche questa è una forma di autonomia, ma fortemente limitata dai poteri
del Ministro e soprattutto lesiva con la sua organizzazione aziendalistica ed
il vertice ministeriale del principio della libertà di insegnamento.
Conclusione:
due concetti di autonomia, ma con contenuti del tutto opposti.