domenica 4 ottobre 2015



Ma perché le RSU delle scuole non tutelano le limitate prerogative degli Organi collegiali, mantenute persino dalla L.107/15 ?


All’inizio dell’anno scolastico i D.S., prima di procedere alla formazione delle classi  e dell’orario scolastico ed all’assegnazione dei docenti alle classi, avrebbero dovuto convocare gli OO CC dell’istituzione scolastica per acquisire i criteri generali definiti dal Consiglio di Istituto e le proposte formulate  dal Collegio dei docenti
.L’art. 7 T.U. n. 297/94 stabilisce: “il collegio dei docenti: b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione e la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati al consiglio di circolo o di istituto”.
L’art. 10 del medesimo T.U. n. 297/94 stabilisce: “Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni o delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali.
L’art. 396 del TU n. 297/96 stabilisce: “in particolare al personale direttivo spetta:
d) procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto e delle proposte del collegio dei docenti”.
Dalla suesposta normativa risulta evidente, come peraltro ha precisato lo stesso Ministero P.I. nella nota n. 1144 del 29/4/1980 che “i criteri generali” e le “proposte”, pur avendo carattere preparatorio rispetto all’atto finale, “sono obbligatori nel senso che, qualora manchino, l’atto finale è invalido”.
Tale principio peraltro è stato ribadito dal MIUR nel 2011 con la nota del 1 settembre 2011 che, tra l’altro, ha affermato che il rispetto della continuità educativo-didattica dovrà essere considerato obiettivo prioritario
Anche due autorevoli  ex -Dirigenti del MPI   G. Rappazzo e A. Pietrella  (V. – La gestione collegiale della scuola – Milano, 1988 p.416 ) hanno precisato :” Il Ministero P.I.  è intervenuto più volte nella materia, affermando il principio che dal combinato disposto delle norme contenute negli artt. 4 e 6 del DPR n. 416/74 e 3 del DPR n.417/74 ( ora riportate senza modifiche negli artt. 7,10 e 396 del D.Leg. vo n. 397/94) si evidenzia una ripartizione di competenze tra il personale direttivo, il consiglio di circolo-istituto e il collegio dei docenti, in base alla  quale è attribuita al consiglio di istituto il compito di fissare i criteri generali, al collegio dei docenti è attribuita la competenza a predisporre concrete proposte operative e al personale direttivo quella dell’adozione dei provvedimenti formali che concludono le fasi procedimentali sopra delineate”.
“Per tali motivi” precisano i citati autori “è stato, inoltre affermato che i criteri generali del Consiglio di Istituto sono obbligatori e vincolanti”
L’obbligatorietà di tale procedimento è stata poi autorevolmente ribadita dal Consiglio di Stato che con decisione della Sez. VI n. 1584 del 9/11/1994 ha precisato che “ai sensi del DPR 31 maggio 1974 n. 417 art. 3 lett. D) l’assegnazione dei docenti alle classi deve essere effettuata dal capo di istituto con l’osservanza dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto, previa proposta del collegio dei docenti, salva possibilità che il capo di istituto se ne discosti con adeguata motivazione “  nello stesso senso CdS Sez VI n. 846/90 ed altre successive; tali principi  si possono  considerare  principi ormai consolidati.
La normativa prima citata è chiaramente rivolta a garantire che tali importanti provvedimenti che possono condizionare sia l’attività dei docenti sia anche quella degli studenti, nel rispetto dei principi costituzionali della libertà dell’insegnamento ( Art. 33 Cost ) e della imparzialità dell’attività della P.A. ( Art 97 Cost.), siano affidati, a tutte le componenti dell’istituzione scolastica, ovviamente nel rispetto dei diversi ruoli.
Difatti in  primo luogo l’organo rappresentativo di tutte le componenti della scuola che è il Consiglio di Istituto,  definisce i criteri  generali (art. 10 Dlv.vo 297/04).  Detto organo collegiale è l’organo che ha una competenza di carattere generale sia sotto il profilo organizzativo che finanziario e quindi è l’organo che meglio può definire le linee generali dell’organizzazione dell’attività della scuola.
Nell’ambito dei criteri generali fissati, quindi, dal Consiglio d’istituto, il Collegio dei docenti definisce le proposte con riferimento, in particolare, alle esigenze di carattere didattico (Art. 7 T.U. n.297/94).
L’atto conclusivo di tale procedimento è il provvedimento del Dirigente Scolastico che sulla base dei criteri generali stabiliti dal C.d.I. e delle proposte del collegio dei docenti” procede alla formazione dell’orario e delle classi, nonché all’assegnazioni ad esse dei docenti.
In tal modo sono garantite l’imparzialità  e la trasparenza ed è anche evitata ogni possibile forma di discriminazione e/o di condizionamento.
L’obbligatorietà di tale procedimento è stata  autorevolmente affermata dal Consiglio di Stato che con decisione della Sez. VI n. 1584 del 9/11/1994 ha precisato che “ai sensi del DPR 31 maggio 1974 n. 417 art. 3 lett. D) l’assegnazione dei docenti alle classi deve essere effettuata dal capo di istituto con l’osservanza dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto, previa proposta del collegio dei docenti, salva possibilità che il capo di istituto se ne discosti con adeguata motivazione “  nello stesso senso CdS Sez VI n. 846/90 ed altre successive; tali principi  si possono  considerare  principi ormai consolidati.
Né si può sostenere che la normativa del T.U. prima citata sia stata in qualche modo abrogata a seguito dell’istituzione della dirigenza scolastica in sostituzione del ruolo direttivo.
L’istituzione della dirigenza scolastica ha, difatti, tenuto conto della specificità della scuola sia nel senso che il dirigente scolastico deve essere reclutato tra il personale docente che abbia maturato un’adeguata esperienza didattica (art. 29 D.Lgvo n. 165/01), sia nel senso che nella scuola anche la nuova figura del dirigente scolastico deve tenere conto del ruolo degli organi di democrazia scolastica che non sono stati in alcun modo ridimensionati; l’art. 25 del D.Lvo 30/03/2001 n. 165 ha difatti  dettato norme specifiche per la dirigenza scolastica, affermando  in modo inequivoco che le competenze attribuite al DS non incidono in alcun modo sulle competenze degli organi collegiali: “Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali” (art. 25,  comma 2 del citato D. Leg.vo n.165/01).
Invero nel 2013 un solerte Avvocato dello Stato del Veneto formulò un parere secondo cui  il famoso decreto Brunetta avrebbe abrogato le competenze degli Organi Collegiali concorrenti con quelle del D.S.; ma, considerato l’ evidente abbaglio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato del Veneto, intervenne subito  lo stesso USR del Veneto che con nota n. 621 del 15/1/2013 precisò che il decreto Brunetta non poteva incidere sulla normativa speciale prevista per la scuola a garanzia della libertà di insegnamento.
La partecipazione obbligatoria  degli Organi Collegiali nei procedimenti sopraindicati è quindi fuori discussione; difatti anche la più recente giurisprudenza del giudice ordinario ha ribadito gli stessi principi e di recente la Corte d’Appello di Cagliari – Sezione di Sassari con una sentenza in termini (sent. n. 40/15) ha precisato che l’art. 25 del T.U. che ha istituito la dirigenza scolastica,non ha abrogato le norme del T.U. n. 297/94 che  vincolano le decisioni dei dirigenti scolastici al rispetto delle competenze degli organi collegiali”; pertanto ha precisato la Corte Appello di Cagliari “ è da escludere che i dirigenti scolastici possano assegnare i docenti alle classi senza tener conto dei vincoli posti dalle delibere degli OO.CC.” Nello stesso senso Trib Agrigento n. 2778/04)
Quindi, pur dopo l’istituzione della qualifica del DS, per la formazione dell’orario scolastico, così come per la formazione delle classi e per l’assegnazione delle classi dei docenti il DS deve tenere conto “dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio dei docenti” (art. 396, comma 2 lett c) del D.Lvo n. 297/94).
Né infine della L. n. 107/15, pur avendo rafforzato i poteri del D.S,  ha abrogato le competenze degli OO.CC; difatti il comma 78 che ridefinisce il profilo del DS, ha riprodotto la clausola di salvaguardia delle competenze degli OO.CC, già prevista dal citato art. 25 T.U.165/01: “ nel rispetto delle competenze degli OO.CC.”
All’inizio del corrente anno scolastico però, mentre si paventava il rafforzato potere attribuito  dalla L. n. 107/15 e si era avviato un dibattito sulle iniziative volte  a contrastare il ruolo manageriale del DS, nella maggior parte delle scuole i  DS hanno illegittimamente ed arbitrariamente estromesso gli OO CC. sia nella formazione delle classi, sia nell’assegnazione dei docenti ad esse sia infine nella formazione dell’orario scolastico
Chi scrive è fuori da tempo dalle vicende scolastiche, ma ha sempre pensato che le RSU dovrebbero essere nelle scuole i garanti del ruolo degli OO.CC. ; come mai finora non sono intervenute a tutela delle prerogative degli OO CC, già fortemente limitate ( ma non del tutto abrogate) dalla L. n.107/15? Corrado Mauceri